Il fallimento è una procedura concorsuale di tipo giudiziale che mira a liquidare il patrimonio - opprtunamente reintegrato - dell'imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato tra i creditori seguendo il principio della PAR CONDICIO CREDITORUM (cioè parità di trattamento dei creditori).
PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO:
- essere imprendiori commerciali
- non essre piccoli (imprenditori commerciali): secondo le regole dell' art 1 della legge fallimentare è piccolo imprenditore chi non supera i seguenti limiti: a) tot attivo patrimoniale 300.000€; b) tot ricavi lordi 200.000€; c) tot debiti 500.000€; se si supera anche solo uno di questi limiti si è soggetti a fallimento.
- inadempimenti superiori ai 30.000€
- essere insolventi: si è insolventi quando non si è più in grado di adempiere con regolarità alle propri obbligazioni con mezzi normali. Tale situazione deve essere patologica e irreversibile; ma si verifica anche quando indipendentemente dagli inadempimenti l'imprenditore compie atti rilevatori del dissesto economico come ad esempio:
- · Pagamenti con mezzi anormali: con mezzi anormali ci si riferisce ad esempio al ricorso all’usura, vendita a prezzi stracciati, ecc.
- · Fuga o latitanza dell’imprenditore
- · Chiusura dei locali
Non si ha insolvenza se gli inadempimenti sono solo temporanei
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
iniziativa
sono legittimati a richiedere il
procedimento fallimentare:
·
Creditore:
caso più frequente; il credito può anche non riguardare l'attività d'impresa.
·
Debitore:
cioè dello stesso imprenditore; in generale questa ipotesi è una sua facoltà ma
diventa obbligatoria (sanzionata penalmente) quando l'inerzia dell'imprenditore
aggrava il dissesto economico.
·
Pubblico
ministero: l’inizia spetta al pm quando si verifica la fuga dell'imprenditore,
latitanza, trafugamento dell’attivo.
competenza
Compete per la dichiarazione di
fallimento é il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale.
·
Il
tribunale decide collegialmente in camera di consiglio.
·
Il
debitore ed i creditori devono essere sentiti in udienza.
·
il
tribunale ha poteri inquisitori, quindi può eseguire d'ufficio una serie di
indagini ai fini della dichiarazione di fallimento.
·
ordina al
debitore di depositare gli ultimi tre i bilanci.
·
su
richiesta delle parti può ordinare provvedimenti cautelari o conservativi del
patrimonio (se la domanda di fallimento è rifiutata questi decadono).
rigetto della domanda
Il rifiuto della domanda avviene con
decreto motivato. il debitore, creditore e pubblico ministero possono fare
ricorso in appello.
sentenza dichiarativa
Il fallimento è dichiarato con sentenza, questa contiene anche:
·
nomina
giudice delegato
·
nomina
curatore
·
conferma o
revoca i provvedimenti cautelativi e conservativi per patrimonio.
istruttoria
prefallimentare
Tutto ciò che avviene prima della
sentenza (udienza debitore e creditore, deposito bilanci, provvedimenti cautelari,
ecc.) è detto istruttoria prefallimentare.
efficacia
la sentenza va annota nel registro
delle imprese, solo da quel momento ha effetto nei confronti dei terzi invece e
immediatamente efficace tra le parti del processo.
RECLAMO E REVOCA FALLIMENTO
Anche per la sentenza che dichiara
il fallimento si può ricorrere in appello, legittimato è:
·
il fallito
·
ogni
interessato: possono avere anche solo interessi morali (esempio per non
infangare il nome di un defunto)
Il ricorso non sospende gli effetti
del fallimento, tuttavia si può sospendere in caso di gravi motivi la
liquidazione dell'attivo.
Se il reclamo viene accolto viene
emessa una sentenza che revoca il fallimento; anche questa sentenza va annotata
nel registro delle imprese.
Gli atti compiuti dagli organi
fallimentari sono comunque validi.
L'ex fallito può chiedere il
risarcimento dei danni al creditore istante, cioè che ha richiesto il
fallimento.
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