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Fallimento


Il fallimento è una procedura concorsuale di tipo giudiziale che mira a liquidare il patrimonio - opprtunamente reintegrato - dell'imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato tra i creditori seguendo il principio della PAR CONDICIO CREDITORUM (cioè parità di trattamento dei creditori).

PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO:
  1. essere imprendiori commerciali
  2. non essre piccoli (imprenditori commerciali): secondo le regole dell' art 1 della legge fallimentare è piccolo imprenditore chi non supera i seguenti limiti: a) tot attivo patrimoniale 300.000€; b) tot ricavi lordi 200.000€; c) tot debiti 500.000€; se si supera anche solo uno di questi limiti si è soggetti a fallimento.
  3. inadempimenti superiori ai 30.000€ 
  4. essere insolventi: si è insolventi quando non si è più in grado di adempiere con regolarità alle propri obbligazioni con mezzi normali. Tale situazione deve essere patologica e irreversibile; ma si verifica anche quando indipendentemente dagli inadempimenti l'imprenditore compie atti rilevatori del dissesto economico come ad esempio:
    • ·         Pagamenti con mezzi anormali: con mezzi anormali ci si riferisce ad esempio al ricorso all’usura, vendita a prezzi stracciati, ecc.
    • ·         Fuga o latitanza dell’imprenditore
    • ·         Chiusura dei locali    
    Non si ha insolvenza se gli inadempimenti sono solo temporanei

IMPRENDITORE CESSATO O DEFUNTO Se l’attività cessa si può comunque procedere al fallimento, purchè non sia trascorso più di 12 mesi dalla cancellazione dal registro delle imprese. L’imprenditore può essere dichiarato fallito anche se è deceduto. Se l’imprenditore decede durante la procedura di fallimento, il fallimento prosegue nei confronti degli eredi.


 DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
 iniziativa
 sono legittimati a richiedere il procedimento fallimentare:
·         Creditore: caso più frequente; il credito può anche non riguardare l'attività d'impresa.
·         Debitore: cioè dello stesso imprenditore; in generale questa ipotesi è una sua facoltà ma diventa obbligatoria (sanzionata penalmente) quando l'inerzia dell'imprenditore aggrava il dissesto economico.
·         Pubblico ministero: l’inizia spetta al pm quando si verifica la fuga dell'imprenditore, latitanza, trafugamento dell’attivo.

 competenza
 Compete per la dichiarazione di fallimento é il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale.
·         Il tribunale decide collegialmente in camera di consiglio.
·         Il debitore ed i creditori devono essere sentiti in udienza.
·         il tribunale ha poteri inquisitori, quindi può eseguire d'ufficio una serie di indagini ai fini della dichiarazione di fallimento.
·         ordina al debitore di depositare gli ultimi tre i bilanci.
·         su richiesta delle parti può ordinare provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio (se la domanda di fallimento è rifiutata questi decadono).

 rigetto della domanda
 Il rifiuto della domanda avviene con decreto motivato. il debitore, creditore e pubblico ministero possono fare ricorso in appello.

 sentenza dichiarativa
Il fallimento è dichiarato con sentenza, questa contiene anche:
·         nomina giudice delegato
·         nomina curatore
·         conferma o revoca i provvedimenti cautelativi e  conservativi per patrimonio.

 istruttoria  prefallimentare
 Tutto ciò che avviene prima della sentenza (udienza debitore e creditore, deposito bilanci, provvedimenti cautelari, ecc.) è detto istruttoria prefallimentare.

 efficacia
 la sentenza va annota nel registro delle imprese, solo da quel momento ha effetto nei confronti dei terzi invece e immediatamente efficace tra le parti del processo.


 RECLAMO E REVOCA FALLIMENTO
 Anche per la sentenza che dichiara il fallimento si può ricorrere in appello, legittimato è:
·         il fallito
·         ogni interessato: possono avere anche solo interessi morali (esempio per non infangare il nome di un defunto)
 Il ricorso non sospende gli effetti del fallimento, tuttavia si può sospendere in caso di gravi motivi la liquidazione dell'attivo.
Se  il reclamo viene accolto viene emessa una sentenza che revoca il fallimento; anche questa sentenza va annotata nel registro delle imprese.
 Gli atti compiuti dagli organi fallimentari sono comunque validi.
 L'ex fallito può chiedere il risarcimento dei danni al creditore istante, cioè che ha richiesto il fallimento.

1 commento:

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