pubblicità

Lo statuto dell'imprenditore commerciale


  1. LA PUBBLICITÁ LEGALE
Gli imprenditori hanno l’esigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con cui entrano in contatto. Ciò viene soddisfatto dall’introduzione di un sistema di pubblicità legale che obbliga di rendere in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Questo oltre all’accessibilità a terzi interessati (pubblicità notizia) ha anche effetto di opponibilità agli atti.

L’acquisto della qualità d’imprenditore


  1. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI IMPRESA
1)      Esercizio diretto dell’attività d’impresa (o con mandato con rappresentanza):
Non ci sono problemi nell’individuare il soggetto cui è imputabile la disciplina dell’attività d’impresa quando gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’interessato o da altri in suo nome. Per il principio della spedita del nome, centro d’imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. L’imprenditore può anche agire tramite mandato. [Il mandatario opera nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza). Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.]

Le categorie di imprenditore


  1. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il testo originario dell’art. 2035 c.c. stabiliva che: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Quindi vi erano attività agricole essenziali ed attività agricole per connessione.
Ma la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno subito una profonda evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto avanzare l’agricoltura industrializzata e ha consentito di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale.
Oggi è ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni forma di produzione basata su un ciclo biologico naturale.

L'Imprenditore


Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore definito all’art. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della distinzione tra i diversi tipi d’impresa e d’imprenditore operanti su piani diversi:
  1. Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale…)
  2. Dimensione dell’impresa (piccola, media…)
  3. Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica…)
Nel codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria d’imprenditori e di aziende.
Le definizioni tra i vari tipi d’impresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

Per l’art. 2082 “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Introduzione alle rilevazioni contabili parte 2


SCHEMA GENERALE SULLA NATURA DEI CONTI

I).      CONTI NUMERARI
-        Certi attivi o passivi
-        Assimilati attivi o passivi
-        Presunti attivi o passivi

II).    CONTI ECONOMICI 

a)      CONTI ECONOMICI DI REDDITO
-        Accesi a costi o ricavi d’esercizio
-        Accesi a costi o ricavi sospesi
-        Accesi a costi o ricavi pluriennali

b)      CONTI ECONOMICI DI CAPITALE

Introduzione alle rilevazioni contabili parte 1

RILEVAZIONE CONTABILE: raccolta ed elaborazione di dati relativi alla gestione, al fine di rappresentarli ed interpretarli.
Le rilevazioni contabili si concretano in SCRITTURE e in CONTI. Le scritture e i conti, nel loro insieme, compongono la CONTABILITA'.
Scopo della contabilità è fornire informazioni sulla gestione: la contabilità svolge un ruolo fondamentale nel'ambito del sistema informativo aziendale. Le informazioni contabili, insieme alle info extra contabili, alimentano i processi di decisione, di esecuzione, di controllo e di correzione della gestione aziendale.
La contabilità può essre distinta in:

teoria di bilancio parte 2


Il reddito d'esercizio è una quantità astratta che si determina in funzione dei criteri di valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo. Criteri che determinano le scelte in ordine alla competenza economica dei costi e dei ricavi, scelte che sono funzione del fine o significato economico attribuito al bilancio.
Bisogna partire dall'individuazione del fine assegnato o da assegnare al bilancio, quindi si procede nello scegliere i criteri di valutazione (criteri per la definizione della competenza economica dei costi e dei ricavi > quindi del reddito d'esercizio).

Teoria di bilancio parte 1

La teoria di bilancio studia il significato economico del reddito d'esrcizio (cioè il risultato di periodo) e del capitale di funzionamento.
Il reddito d'esrcizio è una quantità astratta variamente configurabile nel suo valore in funzione delle ipotesi, delle astrazione e delle congetture che si assumono quando si determina in modo diretto e indiretto le competenze economiche dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
In economia aziendale si distinguono:
  1. Quantità astratte: sono quantità che possono assumere valori diversi in funzione delle ipotesi effettuate in sede della loro misurazione in quanto per definizione non hanno un valore unico e obiettivamente misurabile;
  2. Quantità misura: sono quantità obiettivamente misurabili nel loro valore, queste possono essere CERTE e STIMATE.

STRUMENTI FINANZIARI

Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diverse norme che trattano gli strumenti finanziari. Ai fini del bilancio la definizione che interessa si trova nell’articolo 2427 bis. Questo articolo richiama la definizione contenuta nei principi contabili internazionali e in particolare lo IAS 32. Nozione: è uno strumento finanziario qualunque contratto che da origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo del capitale di un’altra impresa. Con attività finanziaria si intende: Disponibilità liquide: cassa, banca, ecc. Diritto a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria1; cioè i crediti, i quali possono essere finanziari o commerciali. Uno strumento rappresentativo del capitale di un’altra impresa: Partecipazioni e titoli
Con passività finanziarie si intende l’obbligo a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria; cioè i debiti. Con strumento rappresentativo del capitale si intende la partecipazione ideale alle attività dell’impresa, una volta dedotte le passività; cioè il capitale sociale. Strumenti finanziari secondo Codice civile Partecipazioni

Evoluzione storica della revisione aziendale

La revisione aziendale ha origini molto antiche, anche se era solo un forma embrionale rispetto a quella che conosciamo attualmente.
Le prime tracce di revisione le ritroviamo nei templi antichi, dove dovevano essere gestite le attività peculiari dei templi, in particolare l'acquisizione e la gestione delle donazioni.
Dunque i templi erano un centro di raccolta di offerte, dove lavoravano a vario titolo numerose persone che gestivano queste donazioni; questa gestione doveva essere sottopèosta a controllo per evitare furti e appropriazioni indebite.
La prima forma moderna di revisione, molto più vicina a quella che è l'esperienza attuale, la troviamo in Gran Bretagna attorno al 1400 dc con la costituzione delle CORPORAZIONI A QUOTE RIPARTITE, in cui si sviluppa una sorta di controllo svolto dagli stessi partecipanti, che dovevano gestire un patrimonio; questo controllo era svolto al fine di evitare un comportamento irregolare da parte di chi gestiva questo patrimonio e soprattutto volto ad evitare appropriazioni indebite da parte dei partecipanti alla corporazione.