- LA PUBBLICITÁ LEGALE
Gli
imprenditori hanno l’esigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non
contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con
cui entrano in contatto. Ciò viene soddisfatto dall’introduzione di un sistema
di pubblicità legale che obbliga di rendere
in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo
forme e modalità predeterminate per legge. Questo oltre all’accessibilità a
terzi interessati (pubblicità notizia) ha anche effetto di opponibilità agli
atti.
Lo
strumento utilizzato dalle imprese e società è il registro delle imprese,
previsto dal nostro codice civile. Questo ha dovuto attendere lunghi anni prima
di essere applicato per la mancanza del relativo regolamento d’attuazione, in
cui è stato applicato un regime transitorio imperniato sull’iscrizione nei
preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e sull’esonero degli
imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le
società di capitali era prevista anche l’iscrizione nel Busarl, per le società
cooperative nel Busc. Leggi speciali prevedevano altri adempimenti
pubblicitari.
Con
la L 580/1993 è stato istituito il registro delle imprese, pienamente
operante solo dal 1997, con la soppressione dei precedenti registri. Il
registro delle imprese non solo è strumento di pubblicità legale, ma è anche di
informazioni di carattere organizzativo.
Il
registro delle tenuto dalle camere di commercio in ciascuna provincia con
tecniche informatiche, è retto da un conservatore ed è vigilato da un giudice
delegato dal presidente del tribunale. È articolato in 2 sezioni:
1) Sezione ordinaria: vi sono iscritti gli imprenditori la cui iscrizione era prevista dal
codice civile cioè:
a) gli
imprenditori individuali commerciali non piccoli(art. 2195 e 2202c.c.);
b) le società tranne
quella semplice(art. 2200 c.c.);
c) i consorzi fra
imprenditori con attività esterna (art.
2612 c.c.);
d) i gruppi
europei di interesse economico (D.Lgs
240/1991);
e) gli enti
pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (art. 2201 c.c.);
f) le società estere
che sono soggette alla legge italiana
(art. 25 L 218/1995);
L’iscrizione
nella sezione ordinaria del registro delle imprese ha sempre funzione di pubblicità legale e ha diversi tipi di
efficacia a seconda dei casi:
Efficacia dichiarativa: di regola è sempre presente. I fatti e gli atti
iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dalla loro registrazione, momento
dal quale i terzi non potranno eccepire la loro ignoranza (solo per le società
di capitali e le cooperative l’opponibilità è piena solo decorsi 15 giorni
dall’iscrizione);
Efficacia costitutiva: è presente in alcune ipotesi tassativamente
previste, è presupposto perché l’atto sia produttivo di effetti e può essere
totale (iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali e delle
cooperative) o parziale (registrazione della deliberazione di riduzione del
capitale sociale per esuberanza di una s.p.a.);
Efficacia normativa: è presente in altre ipotesi ed
è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico
(s.n.c. e s.a.s.).
2) Sezioni speciali: sono 2 e vi sono iscritti gli imprenditori che inizialmente erano
esonerati cioè nella 1^:
a) gli
imprenditori agricoli individuali(art.
2136 c.c.);
b) i piccoli
imprenditori (art. 2083 c.c.);
c) le società
semplici;
d) gli
imprenditori artigiani.
… nella 2^:
a) le società
fra professionisti (ora solo quelle
tra avvocati).
L’iscrizione
nelle sezioni speciali ha solo funzione di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia,
ma per gli imprenditori agricoli e le società semplice ha efficacia di
pubblicità legale.
I
fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono
diversi a seconda della struttura soggettiva dell’impresa. Alcuni atti delle
società di capitali e delle cooperative devono essere pubblicati nella G.U.
anziché nel registro delle imprese.
Prima
di procedere all’iscrizione l’ufficio deve controllare che il fatto o l’atto è
soggetto ad iscrizione e che la documentazione è regolare nonché la sua
esistenza e veridicità. Il controllo non investe anche la validità dell’atto.
Per gli atti sottoposti a controllo notarile l’ufficio deve verificare solo la
regolarità formale della documentazione. L’iscrizione viene fatta nel registro
della provincia in cui ha sede l’impresa e negli atti e nella corrispondenza
dev’essere indicato il registro presso cui è stata iscritta. È eseguita su
domanda o d’ufficio come la cancellazione. L’iscrizione viene fatta nel
registro della provincia in cui ha sede l’impresa e negli atti e nella
corrispondenza dev’essere indicato il registro presso cui è stata iscritta. È
eseguita su domanda o d’ufficio (come la cancellazione) entro 10 giorni dalla
data di protocollazione della domanda mediante l’inserimento dei dati nell’elaboratore
elettronico e la loro messa a disposizione del pubblico. Contro il
provvedimento motivato di rifiuto dell’iscrizione il richiedente può ricorrere
entro 8 giorni al giudice del registro che provvede con decreto. Contro di esso
può essere proposto ricorso al tribunale che provvede con decreto.
L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni
amministrative pecuniarie e con sanzioni indirette.
- LE SCRITTURE CONTABILI
Le
scritture contabili sono i documenti
che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei
singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del
risultato economico dell’attività svolta. Queste contribuiscono a rendere
razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa e la loro
tenuta è obbligatoria per tutti gli imprenditori
commerciali individuali non piccoli, per tutte le società commerciali non semplici e per gli enti pubblici e di diritto privato che svolgono attività commerciale in
via secondaria o accessoria. Per gli altri la tenuta è facoltativa. (art.
2214 c.c.)
Il
principio generale delle scritture
contabili obbligatorie è che l’imprenditore deve tenere tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’azienda. In ogni caso devono essere tenuti:
- Il libro giornale: registro cronologico-analitico, numerato progressivamente in ogni pagina prima dell’uso, in cui devono essere indicate le operazioni relative all’esercizio dell’impresa nell’ordine in cui sono compiute (art. 2216 c.c.);
- Il libro degli inventari: registro periodico-sistematico, numerato progressivamente in ogni pagina prima dell’uso, redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e ogni esercizio che si chiude col bilancio (prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio e gli utili conseguite o le perdite sofferte alla fine di ogni anno) (art. 2217 c.c.).
Devono
essere ordinatamente conservati gli originali della corrispondenza
commerciale ricevuta e le copie di quella spedita. Altre scritture
contabili sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa: libro
mastro, libro cassa, libro magazzino. Tutte le scritture devono essere tenute
secondo le norme di un’ordinata contabilità (art. 2219 c.c.)o con sistemi
informatici e devono essere conservate per 10 anni (art. 2220 c.c.). Non sono
soggette ad un controllo esterno tranne quelle di s.p.a. quotate in borsa. Le sanzioni
per la mancata tenuta delle scritture non sono generali e dirette ma eventuali
e indirette.
Le
scritture contabili sono destinate a restare nella sfera interna
dell’imprenditore non essendo accessibili ai terzi. Ma ci sono delle eccezioni
per le società di capitali e le cooperative che devono rendere pubblico il
bilancio depositandolo presso l’ufficio del registro e per le imprese soggette
a controllo pubblico che non hanno segreti nei confronti dell’organo pubblico
preposto alla vigilanza.
Le
scritture contabili possono essere rese note in un processo come mezzo di prova
(efficacia probatoria) a favore o contro l’imprenditore o contro i terzi. Il
giudice può chiedere solo l’esibizione delle singole scritture contabili. Solo
in caso di controversie relative allo scioglimento della società, alla
comunione di beni e alla successione per causa di morte il giudice può ordinare
la comunicazione di tutte le scritture contabili alla controparte (art.
2709-2711 c.c.).
- LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
L’imprenditore
si avvale della collaborazione di altri soggetti interni ed esterni
all’organizzazione che possono agire anche in rappresentanza dell’imprenditore.
In generale il conferimento ad un altro soggetto dell’incarico di compiere uno
o più atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di
per sé l’incaricato ad agire in nome dell’interessato. Quindi il terzo che
contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto ad
accertare esistenza, contenuto e regolarità della procura, senza la quale non
c’è un espresso conferimento della rappresentanza.
Vi
è un sistema speciale di rappresentanza
fissato dagli art. 2203-2213 c.c. determinato da 3 figure tipiche di ausiliari
interni automaticamente investiti del potere di rappresentanza, effetto
naturale di quella determinata collocazione nell’impresa ad opera
dell’imprenditore che potrà essere modificata solo con atto specifico. Queste 3
figure sono:
1) L’institore (art. 2203-2208 c.c.)
È
colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede
secondaria o di un ramo particolare della stessa (direttore generale). È un
lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente,
al vertice assoluto o relativo della gerarchia del personale. Possono essere
preposti contemporaneamente all’esercizio dell’impresa anche più institori che
agiranno disgiuntamente salvo diverse previsioni. L’institore ha un potere di gestione generale, è tenuto,
congiuntamente all’imprenditore, all’adempimento degli obblighi d’iscrizione
nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili e
all’assoggettamento al fallimento. Può avere anche un ampio e generale potere
di rappresentanza sia sostanziale, compiendo in nome
dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (non
quelli che esorbitano dalla sua gestione e non può alienare o ipotecare i beni
immobili del proponente senza autorizzazione), sia processuale, stando in
giudizio sia come attore che come convenuto per le obbligazioni dipendenti da
atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto. I poteri
rappresentativi possono essere ampliati o limitati e ciò sarà opponibile a
terzi solo se la procura originaria o il successivo atto siano pubblicati nel
registro delle imprese. Mancando tale pubblicità la rappresentanza si reputa
generale. L’institore deve rendere palese al terzo con cui contratta la sua
qualifica spendendo il nome dell’interessato. Per la contemplatio domini
l’institore che non comunica la sua rappresentanza fa valere ogni contratto per
se stesso ed il terzo. Egli è personalmente obbligato se omette di far
conoscere al terzo che tratta per il proponente e lo è anche il proponente.
2) I
procuratori (art. 2209 c.c.)
Sono
coloro che, in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere
per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non
essendo preposti ad esso. Sono ausiliari subordinati di grado inferiore
rispetto all’institore ed il loro potere decisionale è circoscritto ad un
determinato settore operativo dell’impresa o ad una serie specifica di atti
(dirigente del personale, direttore del settore pubblicità). Non hanno
rappresentanza processuale, non sono tenuti agli obblighi d’iscrizione nel
registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili e l’imprenditore
non risponderà degli atti senza spedita del suo nome.
3) I commessi (art. 2210-2213 c.c.)
Sono
ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li
pongono a contatto con terzi (commesso di negozio, cameriere). Possono compiere
atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono
incaricati. Non possono concedere dilazioni o sconti, non possono derogare al
contratto preposto dall’imprenditore, possono ricevere per conto
dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed
i reclami relativi alle inadempienze e chiedere provvedimenti cautelari
nell’interesse dell’imprenditore.
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