pubblicità

Lo statuto dell'imprenditore commerciale


  1. LA PUBBLICITÁ LEGALE
Gli imprenditori hanno l’esigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con cui entrano in contatto. Ciò viene soddisfatto dall’introduzione di un sistema di pubblicità legale che obbliga di rendere in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Questo oltre all’accessibilità a terzi interessati (pubblicità notizia) ha anche effetto di opponibilità agli atti.
Lo strumento utilizzato dalle imprese e società è il registro delle imprese, previsto dal nostro codice civile. Questo ha dovuto attendere lunghi anni prima di essere applicato per la mancanza del relativo regolamento d’attuazione, in cui è stato applicato un regime transitorio imperniato sull’iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e sull’esonero degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le società di capitali era prevista anche l’iscrizione nel Busarl, per le società cooperative nel Busc. Leggi speciali prevedevano altri adempimenti pubblicitari.


Con la L 580/1993 è stato istituito il registro delle imprese, pienamente operante solo dal 1997, con la soppressione dei precedenti registri. Il registro delle imprese non solo è strumento di pubblicità legale, ma è anche di informazioni di carattere organizzativo.
Il registro delle tenuto dalle camere di commercio in ciascuna provincia con tecniche informatiche, è retto da un conservatore ed è vigilato da un giudice delegato dal presidente del tribunale. È articolato in 2 sezioni:
1)      Sezione ordinaria: vi sono iscritti gli imprenditori la cui iscrizione era prevista dal codice civile cioè:
a)      gli imprenditori individuali commerciali non piccoli(art. 2195 e 2202c.c.);
b)      le società tranne quella semplice(art. 2200 c.c.);
c)      i consorzi fra imprenditori con attività esterna (art. 2612 c.c.);
d)      i gruppi europei di interesse economico (D.Lgs 240/1991);
e)      gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale (art. 2201 c.c.);
f)       le società estere che sono soggette alla legge italiana (art. 25 L 218/1995);
L’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese ha sempre funzione di pubblicità legale e ha diversi tipi di efficacia a seconda dei casi:
*      Efficacia dichiarativa: di regola è sempre presente. I fatti e gli atti iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dalla loro registrazione, momento dal quale i terzi non potranno eccepire la loro ignoranza (solo per le società di capitali e le cooperative l’opponibilità è piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione);
*      Efficacia costitutiva: è presente in alcune ipotesi tassativamente previste, è presupposto perché l’atto sia produttivo di effetti e può essere totale (iscrizione dell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative) o parziale (registrazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale per esuberanza di una s.p.a.);
*      Efficacia normativa:  è presente in altre ipotesi ed è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico (s.n.c. e s.a.s.).
2)      Sezioni speciali: sono 2 e vi sono iscritti gli imprenditori che inizialmente erano esonerati cioè nella 1^:
a)      gli imprenditori agricoli individuali(art. 2136 c.c.);
b)      i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.);
c)      le società semplici;
d)      gli imprenditori artigiani.
… nella 2^:
a)      le società fra professionisti (ora solo quelle tra avvocati).
L’iscrizione nelle sezioni speciali ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, ma per gli imprenditori agricoli e le società semplice ha efficacia di pubblicità legale.
I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell’impresa. Alcuni atti delle società di capitali e delle cooperative devono essere pubblicati nella G.U. anziché nel registro delle imprese.
Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve controllare che il fatto o l’atto è soggetto ad iscrizione e che la documentazione è regolare nonché la sua esistenza e veridicità. Il controllo non investe anche la validità dell’atto. Per gli atti sottoposti a controllo notarile l’ufficio deve verificare solo la regolarità formale della documentazione. L’iscrizione viene fatta nel registro della provincia in cui ha sede l’impresa e negli atti e nella corrispondenza dev’essere indicato il registro presso cui è stata iscritta. È eseguita su domanda o d’ufficio come la cancellazione. L’iscrizione viene fatta nel registro della provincia in cui ha sede l’impresa e negli atti e nella corrispondenza dev’essere indicato il registro presso cui è stata iscritta. È eseguita su domanda o d’ufficio (come la cancellazione) entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda mediante l’inserimento dei dati nell’elaboratore elettronico e la loro messa a disposizione del pubblico. Contro il provvedimento motivato di rifiuto dell’iscrizione il richiedente può ricorrere entro 8 giorni al giudice del registro che provvede con decreto. Contro di esso può essere proposto ricorso al tribunale che provvede con decreto. L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e con sanzioni indirette.

  1. LE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. Queste contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa e la loro tenuta è obbligatoria per tutti gli imprenditori commerciali individuali non piccoli, per tutte le società commerciali non semplici e per gli enti pubblici e di diritto privato che svolgono attività commerciale in via secondaria o accessoria. Per gli altri la tenuta è facoltativa. (art. 2214 c.c.)

Il principio generale delle scritture contabili obbligatorie è che l’imprenditore deve tenere tutte le scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’azienda. In ogni caso devono essere tenuti:
  • Il libro giornale: registro cronologico-analitico, numerato progressivamente in ogni pagina prima dell’uso, in cui devono essere indicate le operazioni relative all’esercizio dell’impresa nell’ordine in cui sono compiute (art. 2216 c.c.);
  • Il libro degli inventari: registro periodico-sistematico, numerato progressivamente in ogni pagina prima dell’uso, redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e ogni esercizio che si chiude col bilancio (prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verità la situazione complessiva del patrimonio e gli utili conseguite o le perdite sofferte alla fine di ogni anno) (art. 2217 c.c.).
Devono essere ordinatamente conservati gli originali della corrispondenza commerciale ricevuta e le copie di quella spedita. Altre scritture contabili sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa: libro mastro, libro cassa, libro magazzino. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità (art. 2219 c.c.)o con sistemi informatici e devono essere conservate per 10 anni (art. 2220 c.c.). Non sono soggette ad un controllo esterno tranne quelle di s.p.a. quotate in borsa. Le sanzioni per la mancata tenuta delle scritture non sono generali e dirette ma eventuali e indirette.

Le scritture contabili sono destinate a restare nella sfera interna dell’imprenditore non essendo accessibili ai terzi. Ma ci sono delle eccezioni per le società di capitali e le cooperative che devono rendere pubblico il bilancio depositandolo presso l’ufficio del registro e per le imprese soggette a controllo pubblico che non hanno segreti nei confronti dell’organo pubblico preposto alla vigilanza.
Le scritture contabili possono essere rese note in un processo come mezzo di prova (efficacia probatoria) a favore o contro l’imprenditore o contro i terzi. Il giudice può chiedere solo l’esibizione delle singole scritture contabili. Solo in caso di controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione di beni e alla successione per causa di morte il giudice può ordinare la comunicazione di tutte le scritture contabili alla controparte (art. 2709-2711 c.c.).

  1. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
L’imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti interni ed esterni all’organizzazione che possono agire anche in rappresentanza dell’imprenditore. In generale il conferimento ad un altro soggetto dell’incarico di compiere uno o più atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per sé l’incaricato ad agire in nome dell’interessato. Quindi il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante è tenuto ad accertare esistenza, contenuto e regolarità della procura, senza la quale non c’è un espresso conferimento della rappresentanza.

Vi è un sistema speciale di rappresentanza fissato dagli art. 2203-2213 c.c. determinato da 3 figure tipiche di ausiliari interni automaticamente investiti del potere di rappresentanza, effetto naturale di quella determinata collocazione nell’impresa ad opera dell’imprenditore che potrà essere modificata solo con atto specifico. Queste 3 figure sono:
1)      L’institore (art. 2203-2208 c.c.)
È colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (direttore generale). È un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, al vertice assoluto o relativo della gerarchia del personale. Possono essere preposti contemporaneamente all’esercizio dell’impresa anche più institori che agiranno disgiuntamente salvo diverse previsioni. L’institore ha un potere di gestione generale, è tenuto, congiuntamente all’imprenditore, all’adempimento degli obblighi d’iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili e all’assoggettamento al fallimento. Può avere anche un ampio e generale potere di rappresentanza sia sostanziale, compiendo in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (non quelli che esorbitano dalla sua gestione e non può alienare o ipotecare i beni immobili del proponente senza autorizzazione), sia processuale, stando in giudizio sia come attore che come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto. I poteri rappresentativi possono essere ampliati o limitati e ciò sarà opponibile a terzi solo se la procura originaria o il successivo atto siano pubblicati nel registro delle imprese. Mancando tale pubblicità la rappresentanza si reputa generale. L’institore deve rendere palese al terzo con cui contratta la sua qualifica spendendo il nome dell’interessato. Per la contemplatio domini l’institore che non comunica la sua rappresentanza fa valere ogni contratto per se stesso ed il terzo. Egli è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che tratta per il proponente e lo è anche il proponente.
2)      I procuratori (art. 2209 c.c.)
Sono coloro che, in base ad un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti ad esso. Sono ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all’institore ed il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell’impresa o ad una serie specifica di atti (dirigente del personale, direttore del settore pubblicità). Non hanno rappresentanza processuale, non sono tenuti agli obblighi d’iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili e l’imprenditore non risponderà degli atti senza spedita del suo nome.
3)      I commessi (art. 2210-2213 c.c.)
Sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono a contatto con terzi (commesso di negozio, cameriere). Possono compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. Non possono concedere dilazioni o sconti, non possono derogare al contratto preposto dall’imprenditore, possono ricevere per conto dell’imprenditore le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze e chiedere provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.

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