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STRUMENTI FINANZIARI

Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diverse norme che trattano gli strumenti finanziari. Ai fini del bilancio la definizione che interessa si trova nell’articolo 2427 bis. Questo articolo richiama la definizione contenuta nei principi contabili internazionali e in particolare lo IAS 32. Nozione: è uno strumento finanziario qualunque contratto che da origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo del capitale di un’altra impresa. Con attività finanziaria si intende: Disponibilità liquide: cassa, banca, ecc. Diritto a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria1; cioè i crediti, i quali possono essere finanziari o commerciali. Uno strumento rappresentativo del capitale di un’altra impresa: Partecipazioni e titoli
Con passività finanziarie si intende l’obbligo a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria; cioè i debiti. Con strumento rappresentativo del capitale si intende la partecipazione ideale alle attività dell’impresa, una volta dedotte le passività; cioè il capitale sociale. Strumenti finanziari secondo Codice civile Partecipazioni




1) Fonte normativa
a) 2424-2425 Rappresentazione degli schemi di bilancio;
b) 2426 Valutazione;
c) 2427-2427 bis Informazione in nota integrativa;
2) Nozione
La partecipazione rappresenta una cointeressenza nel capitale di un'altra impresa. I benefici che si possono avere dalla partecipazione al capitale di un’altra impresa
1 Le immobilizzazioni materiali, immateriali e le rimanenze non danno diritto a ricevere disponibilità liquide ma solo l’opportunità di ottenere vantaggi economici.
possono consistere nei dividendi, nell’incremento di valore della partecipazione o in altri benefici derivanti dalla capacità di influire sulla gestione dell’altro soggetto.
3) Classificazione
Hanno nel codice civile una classificazione volta a distinguere tra:
a) Attivo circolante, quando è destinato a essere venduto anche se non immediatamente.
b) Immobilizzazioni finanziarie, se si tratta di un elemento patrimoniale destinato ad essere utilizzato durevolmente.
Questa classificazione avviene in funzione della loro destinazione.
L’articolo 2424 bis si basa su una decisione degli amministratori. Il codice civile introduce una presunzione semplice che tutto ciò che costituisce una partecipazione di controllo o di collegamento sia un’immobilizzazione finanziaria e come tale vada classificata e successivamente valutata.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni che rientrano nelle immobilizzazioni finanziarie possono essere:
1) Partecipazioni di controllo
Vengono disciplinate dall’articolo 2350 ai punti 1, 2 e 3 ove viene disciplinato il:
a) Controllo di diritto (punto 1)
Quando il partecipante detiene più della metà dei voti nell’assemblea ordinaria della partecipata e quindi ha il controllo sulla gestione.
b) Controllo di fatto (punto 2)
Si ha quando il controllante pur non detenendo il 50% delle azioni può esercitare un influenza sull’assemblea della società.
c) Controllo contrattuale (punto 3)
Esso deriva dall’esistenza di tipologie contrattuali tali da permettere di esercitare un’influenza dominante sulla società.
2) Partecipazioni di collegamento
Sono disciplinate dall’articolo 2359 comma 3, ove è previsto che vi sia un’influenza notevole nel caso in cui il partecipante detenga più del 20% del capitale del partecipato se non quotato e più del 10% se quotato.
3) Altre partecipazioni
Sono quelle in cui il partecipante per l’esiguità delle azioni possedute non può esercitare alcuna influenza.
I criteri di valutazione previsti per le partecipazioni di controllo e collegamento sono il criterio del costo o il metodo del patrimonio netto, questi due metodi sono alternativi.
Per le altre partecipazioni l’unico criterio di valutazione previsto è il metodo del costo.
Metodo del costo
Le fasi in cui si articola il costo riguarda il momento dell’iscrizione, quello della successiva valutazione -che si articola in svalutazione e ripresa di valore- ed in fine quello della vendita.
1) Iscrizione
Il costo d’iscrizione è dato dal prezzo d’acquisto a cui vanno aggiunti gli oneri accessori, esclusivamente quelli di diretta imputazione, quali ad esempio le commissioni bancarie, i bolli, le spese di intermediazione, e talora alcune specifiche consulenze connesse all’acquisto di tali partecipazioni. La scrittura contabile è: PARTECIPAZIONI a CASSA
2) Svalutazione
Il nostro legislatore ci impone di svalutare le partecipazioni in presenza di perdite durevoli di valore.
Di fronte a una perdita di valore sorgono due problemi
a) Il primo riguarda la determinazione di ciò che è durevole e di quello che è temporaneo.
Una perdita è durevole allorché vi sono a fronte di essa ragioni economiche di carattere strutturale. Ai fini della loro individuazione occorre esaminare i fattori interni o esterni che le hanno generate. Esempi di fattori interni sono dati dall’obsolescenza o dalla presenza di eccessivi costi fissi in una situazione di declino dei ricavi. Esempi di fattori esterni possono essere dati da crisi di mercato, problemi di fornitura e altro. Questi fattori sono indicativi di cause che se non si prevede di rimuoverle a breve termine impongono di dover svalutare la partecipazione.
b) Il secondo concerne una misurazione delle perdite ai fini della svalutazione.
Per risolvere questo problema utili punti di riferimento sono dati:
i) dai prezzi dei titoli quotati per un arco di tempo significativo ad esempio sei mesi;
ii) dal valore del patrimonio netto contabile della partecipata;
iii) dalla possibile stima del valore economico della partecipata;
3) Ripristino di valore
Il nostro legislatore ci obbliga a ripristinare il valore nel limite del costo originario di iscrizione. Questa operazione viene effettuata quando vengono meno le ragioni che hanno indotto a svalutare.
Il metodo del costo è appropriato nel caso in cui la partecipazione è considerata un bene posseduto per i dividendi che può generare e quindi per misurare le performance finanziarie dell’investimento.
Metodo del patrimonio netto
Questo metodo nasce dall’assunto che nel caso di partecipazioni di controllo e di collegamento la partecipante possa influire sulla gestione e quindi abbia una cointeressenza nei risultati e nella consistenza patrimoniale della partecipata. In altri termini e un metodo volto a riflettere per competenza , le variazioni di patrimonio
netto della partecipata di pertinenza della partecipante previe opportune modifiche. La funzione di questo metodo è quello di realizzare un allineamento del valore d’iscrizione alla corrispondente quota di patrimonio netto. Quindi mira ad allineare il valore della partecipazione alla corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata.
Con il metodo del patrimonio netto il valore della partecipazione è dato dalla corrispondente frazione di patrimonio netto della partecipata dopo opportune modifiche. Le opportune modifiche sono quelle che si apportano in un bilancio consolidato, cioè sono le rettifiche di consolidamento. Il bilancio consolidato è il bilancio di un insieme di imprese appartenenti a un gruppo le quali sono considerate come un tutt’uno. È il bilancio del gruppo, nella redazione di questo bilancio occorre effettuare le rettifiche di consolidamento che consistono nell’adozione di principi di valutazione omogenei e nell’eliminazione delle operazioni infragruppo.
1) Principi omogenei
Si utilizzano uguali criteri per tutte le imprese del gruppo.
2) Operazioni infragruppo
Riguarda l’eliminazione delle operazioni infragruppo e dei relativi utili interni, in quanto in un bilancio consolidato le vendite effettuate all’interno del gruppo non vanno considerate perché sono equiparate a meri spostamenti di risorse all’interno del gruppo.
Poiché il metodo del patrimonio netto vuole produrre gli stessi effetti di un bilancio consolidato in termini di misurazione del risultato d’esercizio occorre apportare analoghe rettifiche; e per questo motivo che il metodo del patrimonio netto realizza un consolidamento sintetico.
Attivo circolante
Anche le partecipazioni che rientrano nell’attivo circolante possono essere
1) Partecipazioni di controllo
2) Partecipazioni di collegamento
3) Altre partecipazioni
Queste partecipazioni sono iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie perché per legge c’è una presunzione semplice che esse siano immobilizzazioni finanziarie, tuttavia questo non impedisce che la società possa dare loro una destinazione diversa, quindi esse andranno iscritte nell’attivo circolante nel caso in cui siano destinate alla vendita. Ciò non impedisce che siano iscritte in parte nell’attivo circolante e in parte nelle immobilizzazioni finanziarie.
1) Iscrizione
L’iscrizione avviene al costo (prezzo d’acquisto più oneri accessori).
2) Valutazione
La valutazione avviene al minimo tra costo e valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, dove per determinare il valore desumibile dal mercato si considera l’andamento dei prezzi di mercato in un arco di temporale significativo e le condizioni economiche patrimoniali della partecipata.
Titoli
Anche i titoli possono avere una duplice classificazione
1) Immobilizzazioni finanziarie: se costituiscono un investimento duraturo.
Sono valutate con il metodo del costo e quindi con regole analoghe a quelle adottate per le partecipazioni – iscrizione (prezzo d’acquisto più oneri accessori), svalutazione, rivalutazione-
2) Attivo circolante: se sono destinati ad essere negoziati anche se non subito.
Anche in questo caso hanno una disciplina uguale a quella delle partecipazioni.
Beni fungibili
Criteri di valutazione del costo analoghi alle rimanenze: LIFO FIFO CMP
Crediti
1) Fonte normativa
a) 2424-2425 Schemi di bilancio
b) 2426 Valutazione
c) 2427-2427 bis Nota integrativa
2) Nozione
Diritto di ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria entro una data scadenza.
3) Classificazione
Vengono classificati in base alla loro origine in crediti:
a) finanziari;sorgono a sostegno di prestiti o finanziamenti
b) commerciali; sorgono a sostegno della vendita di beni e/o servizi
4) Valutazione
Il criterio di valutazione è il criterio di presumibile realizzazione. Secondo questo criterio il valore nominale d’iscrizione va ridotto dalle eventuali perdite dovute all’incapacità del debitore di pagare la somma pattuita.
I rischi da considerare ai fini della valutazione sono di diversa natura e riguarda il
a) Rischio paese: deriva dalla situazione in cui si trova il paese del debitore.
b) Rischio credito: derivanti dalla crisi economica del debitore e quindi di un suo fallimento.
c) Rischio liquidità: deriva dall’incapacità del debitore di pagare la somma pattuita nei termini convenuti.
Disponibilità liquide
1) Fonte normativa
a) 2424 schemi di bilancio
b) 2426 valutazione
2) Nozione
Vanno ricompresse le somme di denaro in cassa, valori bollati, gli assegni e i depositi bancari e postali.
3) Valutazione
Ci sono differenti criteri, per quanto riguarda:
a) la cassa, viene valutata al valore nominale
b) assegni e depositi, viene adottato il criterio del valore presumibile di realizzazione
Debiti
1) Fonte normativa
2424-2425 schemi di bilancio
2) Nozione
È un obbligazione a pagare una certa somma a una determinata scadenza.
3) Classificazione
a) Commerciali: acquisto di beni e/o servizi
b) Finanziari:traggono origine da prestiti o finanziamenti
4) Valutazione
Avviene al valore d’estinzione cioè al valore nominale del bene.
Strumenti finanziari secondo Ias-ifrs
1) Fonte normativa Ias 7 Ias 32 Ias 39
2) Classificazione
a) Partecipazioni di controllo
b) Partecipazioni di collegamento
c) Altri strumenti finanziari
I. Attività finanziarie valutate al fair value a conto economico
II. Investimenti posseduti fino alla scadenza
III. Finanziamenti e crediti non detenuti per la negoziazione
IV. Attività finanziarie disponibili per la vendita
Mentre nel codice civile vengono richiamati solo in nota integrativa per la relazione sulla gestione, mentre ai fini della valutazione di bilancio hanno una disciplina separata diversa da strumento a strumento; negli IAS-IFRS hanno una disciplina unica sia ai fini della valutazione che ai fini dell’informazione. L’unico strumento che può avere una disciplina distinta sono le partecipazioni di controllo e di collegamento (IAS 27 e IAS 28).
Una partecipazione si dice di controllo quando la controllante ha il potere di determinare le scelte gestionali; o perché ha più del 50% delle azioni o perché può nominare la maggior parte degli amministratori oppure ha un diritto contrattuale o di statuto.
Una partecipazione invece è di collegamento quando la società ha un influenza notevole nei confronti dell’altro soggetto.
Nel bilancio d’esercizio della capogruppo queste partecipazioni possono essere valutate o al fair value o al costo. Secondo gli IAS le società hanno la facoltà di usare o l’uno o l’altro, ma mai entrambi per la stessa categoria.
Il metodo del costo si compone degli strumenti logici già visti nel codice civile
1) Iscrizione: prezzo d’acquisto più oneri accessori:
2) Svalutazione: nel caso in cui negli esercizi successivi vi siano perdite di valore, ma a differenza del codice civile qui si rilevano sia le perdite durevoli sia quelle temporanee.
3) Ripresa di valore (imperment): nel limite del costo.
Il fair value è inteso come prezzo di scambio in una libera transazione tra parti consapevoli e indipendenti.
a) Libera
Le parti non sono obbligate ma soltanto interessate a effettuare lo scambio
b) Consapevoli
Si tratta di parti adeguatamente informate
c) Indipendenti
Sono parti che non hanno rapporti tra loro, in grado di decidere sul prezzo finale.
Il fair value si determina facendo riferimento al prezzo di un mercato attivo; mercato liquido ove sono presenti prodotti omogenei, c’è una continua disponibilità di acquirenti e venditori e c’è un prezzo che è pubblico ossia facilmente riconoscibile da tutti. In mancanza di esso si utilizzano altri criteri volti a stimare quello che potrebbe essere il valore corrente dell’attività finanziaria. Si fa riferimento alle recenti transazioni significative oppure al prezzo di strumenti finanziari simili quotati su un mercato attivo oppure a modelli valutativi che stimano tale valore muovendo da parametri presenti dal mercato.
Fair value partecipazioni
Titoli di capitale azioni 1°riferimento: prezzo quotato
2°riferimento: prezzo desumibile da transazioni dirette recenti 3°riferimento: prezzo di transazioni compatibili 4°riferimento: metodi di borsa { [MOL (margine operativo lordo) X 12]- debiti = valore economico} 5°riferimento: metodi analitici di stima del valore economico
1. Metodi finanziari ►sono dati dal valore attuale dei flussi finanziari netti.
2. Metodi reddituali ► sono dati utilizzando il valore attuale dei redditi attesi.
3. Metodi patrimoniali ► sono dati utilizzando il valore corrente dei beni immateriali non iscritti in bilancio es. i marchi, portafoglio clienti ecc.
Gli altri strumenti finanziari sono classificati in funzione della loro destinazione nella gestione dell’impresa. Sono qui classificati con riguardo alle attività finanziarie le partecipazioni minoritarie, i titoli, i crediti e le disponibilità liquide.
1) Attività finanziarie valutate al fair value a conto economico
In questa classe sono ricompresse le attività finanziarie destinate a frequenti negoziazioni sia le partecipazioni minoritarie, sia i titoli, sia i crediti finanziari se destinati alla negoziazione.
L’iscrizione avviene al fair value che normalmente è pari al prezzo di scambio iniziale, le valutazioni successive avvengono sempre al fair value solo che gli incrementi e i decrementi di valore sono imputati direttamente a conto economico. Al fair value vanno aggiunti gli oneri accessori per tutte le categorie di strumenti finanziari salvo che per quelle valutate al fair value imputato a conto economico perché si tratta di strumenti destinati ad essere venduti in tempi brevi.
2) Investimenti posseduti fino alla scadenza
Si tratta di attività finanziarie che la società intende, e ha la capacità, di possedere fino alla scadenza (intende in quanto ha la volontà fin dall’origine; capacità in quanto ha le condizioni economiche per mantenerle). Sono qui classificate le attività finanziarie caratterizzate da una scadenza determinata e da pagamenti fissi o determinabili, esempi sono i titoli di debito cioè le obbligazioni e i titoli di stato e i titoli simili.
a) Iscrizione
L’iscrizione avviene al fair value solo che non essendo destinati alla vendita immediata si aggiunge a quello che è il prezzo iniziale gli oneri accessori di diretta imputazione.
b) Valutazione
Il criterio di valutazione utilizzato si chiama costo ammortizzato, calcolato usando il metodo dell’interesse effettivo. Questo metodo consente di ripartire la differenza tra valore iniziale e valore di rimborso lungo la durata del contratto. In altre parole è un mezzo per ripartire i costi o i ricavi iniziali per competenza e quindi distribuire per competenza il rendimento effettivo dello
strumento. È un metodo che consente di tener conto di qualunque differenza tra il valore iniziale e il valore finale dello strumento. È un mezzo per ripartire tale differenza per competenza lungo la durata del contratto. La ripartizione di tale differenza deve avvenire im modo da riflettere l’interesse effettivo dello strumento nell’esercizio.
a. Svalutazione
Ciò accade in presenza di evidenze oggettive volte a segnalare il minor valore dello strumento, le evidenze oggettive traggono origine da fonti interne o fonti esterne al soggetto emittente lo strumento. Esempi di fonte interna è quella che mi segnala un peggioramento delle condizioni economiche, patrimoniali dell’emittente con rischio di suo fallimento. Esempio di fonte esterna è da rintracciare sul peggioramento della situazione di mercato in cui opera il soggetto emittente e che è tale da poterlo mettere in difficoltà.
b. Ripresa di valore
Nel limite del costo ammortizzato.
3) Finanziamenti e crediti non detenuti per la negoziazione
In tale classe sono compresi i crediti commerciali, finanziari e i depositi bancari. La classificazione comprende strumenti caratterizzati da pagamenti fissi o determinabili e che non risultano quotati. Il criterio è analogo alla categoria 2: iscrizione (costo ammortizzato), svalutazione e ripresa di valore.
4) Attività finanziarie disponibili per la vendita.
È una classe di natura residuale in quanto si possono includere in essa tutti gli strumenti finanziari non classificati nelle altre categorie. In essa possono essere iscritte: partecipazioni minoritarie, titoli e altro.
a) Iscrizione
Avviene al fair value più oneri accessori di diretta imputazione.
b) Valutazione
Negli esercizi successivi è al fair value con contropartita una riserva di patrimonio netto.
Passività finanziarie
1) Passività finanziarie valutate al fair value rilevate a conto economico
In cui sono classificate le passività destinate ad essere negoziate.
a) Iscrizione
Avviene al fair value senza oneri accessori.
b) Valutazione
Fair value al conto economico.
2) Altre passività finanziarie
a) Iscrizione
Fair value più oneri accessori
b) Valutazione
Costo ammortizzato
Normalmente le passività finanziarie e cioè i debiti commerciali, finanziari e le obbligazioni o altri titoli emessi sono iscritti nelle altre passività finanziarie e valutate al costo ammortizzato. Ciò significa che in bilancio si evidenzieranno non solo gli interessi passivi pagati ma anche proventi o gli oneri derivanti dalla differenza tra valore iniziale e valore finale dello strumento.
Strumenti finanziari secondo la riforma del codice civile
La proposta di modifica del codice civile nasce dall’esigenza pragmatica di avvicinare il codice civile attuale ai principi contabili internazionali, tuttavia onde evitare di penalizzare tutte le imprese con l’adozione di regole di valutazione complesse si è preferito adottare alcune facoltà in modo di consentire a chi è interessato di adottare criteri simili agli IAS-IFRS mentre per chi non è interessato all’utilizzo di principi diffusi a livello internazionale si è consentito il mantenimento di criteri non troppo dissimili da quelli attuali.
1) Fonte normativa
Articolo 2426 bis
2) Classificazione
a) Attività finanziarie
i) Partecipazioni di controllo e collegamento
Valutazione : scelta tra il metodo del costo o del patrimonio netto.
ii) Partecipazioni minoritarie
Valutazione:scelta tra metodo del costo o del fair value.
b) Altre attività finanziarie
i) Attività finanziarie valutate al fair value a conto economico
Valutazione: fair value o in alternativa minimo tra costo e valore desumibile dal mercato
ii) Investimenti posseduti fino alla scadenza
Valutazione: costo ammortizzato
iii) Finanziamenti e crediti non detenuti per la negoziazione
Valutazione: costo ammortizzato
iv) Attività finanziarie disponibili per la vendita
Valutazione: fair value o in alternativa minimo tra costo e valore desumibile dal mercato
c) Passività finanziarie
i) Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico
Valutazione: solo fair value
ii) Altre passività finanziarie
Valutazione: costo ammortizzato

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