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L'Imprenditore


Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore definito all’art. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della distinzione tra i diversi tipi d’impresa e d’imprenditore operanti su piani diversi:
  1. Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale…)
  2. Dimensione dell’impresa (piccola, media…)
  3. Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica…)
Nel codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria d’imprenditori e di aziende.
Le definizioni tra i vari tipi d’impresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

Per l’art. 2082 “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Per gli economisti l’imprenditore è quel soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Egli coordina, organizza e dirige il processo produttivo assumendo su di sé il rischio relativo ed è mosso dal raggiungimento del massimo profitto (ricavi – costi). La disciplina dell’imprenditore è applicabile ad attività caratterizzate da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). I requisiti dell’art. 2082 sono rilevanti ai fini della nozione civilistica dell’imprenditore e sono solo tendenzialmente coincidenti con quelli fissati da altri settori.

L’impresa è attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. È attività produttiva. Nel qualificare un’attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati, il tipo di bisogno da soddisfare, la qualificazione come attività di godimento o di amministrazione del proprio patrimonio. Quindi sono imprese commerciali le società d’investimento, quelle finanziarie e le holdings.



La funzione organizzativa dell’imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali. L’organizzazione imprenditoriale può essere anche organizzazione di soli capitali e del proprio lavoro intellettuale e/o manuale. Non è necessario che l’attività organizzativa dell’imprenditore crei un apparato strumentale fisicamente percepibile. Quindi la qualità d’imprenditore non può essere negata sia quando l’attività è esercitata senza l’ausilio di collaboratori, sia quando il coordinamento degli altri fattori produttivi non si concretizzi nella creazione di un complesso aziendale materialmente percepibile.

Per alcuni la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di eteroorganizzazione deve negarsi l’esistenza d’impresa. Per altri l’imprenditore è anche il lavoratore autonomo. In conclusione un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è necessario per aversi impresa. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi e l’autosufficienza economica.

L’attività economica dev’essere esercitata con professionalità cioè dev’essere un esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Ciò non implica la presenza d’interruzioni nell’attività. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività d’impresa. Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”. La professionalità dev’essere accertata in base ad indici esteriori e oggettivi.

Requisito minimo essenziale dell’attività d’impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro.

La destinazione al mercato della produzione non è richiesta da alcun dato legislativo. Ma per alcuni l’impresa per conto proprio non è impresa.

L’impresa illegale non impedisce l’acquisto della qualità d’imprenditore e con pienezza di effetti ferma restando l’applicazione di sanzioni amministrative e penali per l’oggetto dell’attività. Invece l’impresa immorale non è impresa.

Il legislatore esclude la qualifica imprenditoriale per le professioni intellettuali. Per l’art. 2238 c.c. “Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un’ attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.” I requisiti dell’attività d’impresa possono ricorrere tutti anche nell’esercizio delle professioni intellettuali quindi i professionisti non sono imprenditori “per libera opzione” del legislatore. Gli unici 2 casi d’imprenditori-professionisti sono il farmacista e l’agente di cambio.

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