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RIASSUNTI DI DIRITTO COMMERCIALE: CAMPOBASSO VOLUMI I II e III
Se vi interessano i riassunti del campobasso contattatemi all email economiacontabile@gmail.com
Fallimento
Il fallimento è una procedura concorsuale di tipo giudiziale che mira a liquidare il patrimonio - opprtunamente reintegrato - dell'imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato tra i creditori seguendo il principio della PAR CONDICIO CREDITORUM (cioè parità di trattamento dei creditori).
PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO:
- essere imprendiori commerciali
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RENDICONTO FINANZIARIO PARTE 2
ESEMPIO 4 ( SEGUE da esempio 3)
1° operazione. Realizzo ricavi per 200, 50 incassati e 150 nasce un credito.
2° operazione. Maturano costi 160, 80 pagati e 80 dilazionati.
3° operazione. Incassiamo crediti per 100.
4° operazione. Paghiamo debiti per 50.
5° operazione. Paghiamo debiti finanziari per 40.
6° operazione. Acquistiamo un nuovo impianto per 50 ( l’ammortamento inizierà nell’ex 5).
7° operazione. Distribuiamo riserve agli azionisti per 10.
8° operazione. Paghiamo oneri finanziari per 10 sul debito finanziario.
9° operazione. Ammortamento immobili 20.
10° operazione. Svalutiamo i crediti per 5
1° operazione. Realizzo ricavi per 200, 50 incassati e 150 nasce un credito.
2° operazione. Maturano costi 160, 80 pagati e 80 dilazionati.
3° operazione. Incassiamo crediti per 100.
4° operazione. Paghiamo debiti per 50.
5° operazione. Paghiamo debiti finanziari per 40.
6° operazione. Acquistiamo un nuovo impianto per 50 ( l’ammortamento inizierà nell’ex 5).
7° operazione. Distribuiamo riserve agli azionisti per 10.
8° operazione. Paghiamo oneri finanziari per 10 sul debito finanziario.
9° operazione. Ammortamento immobili 20.
10° operazione. Svalutiamo i crediti per 5
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RENDICONTO FINANZIARIO
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Lo statuto dell'imprenditore commerciale
- LA PUBBLICITÁ LEGALE
Gli
imprenditori hanno l’esigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non
contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con
cui entrano in contatto. Ciò viene soddisfatto dall’introduzione di un sistema
di pubblicità legale che obbliga di rendere
in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo
forme e modalità predeterminate per legge. Questo oltre all’accessibilità a
terzi interessati (pubblicità notizia) ha anche effetto di opponibilità agli
atti.
L’acquisto della qualità d’imprenditore
- L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI IMPRESA
1) Esercizio diretto dell’attività d’impresa (o con mandato con rappresentanza):
Non
ci sono problemi nell’individuare il soggetto cui è imputabile la disciplina dell’attività
d’impresa quando gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’interessato
o da altri in suo nome. Per il principio della spedita del nome, centro
d’imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il
soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico
giuridico. L’imprenditore può anche agire tramite mandato. [Il mandatario opera
nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti
giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato
senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza). Quando il
mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono
direttamente nella sfera giuridica del mandante. Il mandatario che agisce in
proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti
compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.]
Le categorie di imprenditore
- IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il
testo originario dell’art. 2035 c.c. stabiliva che: "E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano
connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti
agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
Quindi vi erano attività agricole essenziali ed attività agricole per
connessione.
Ma
la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno
subito una profonda evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto
avanzare l’agricoltura industrializzata e ha consentito di ottenere prodotti
merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della
terra e dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad
ingenti investimenti di capitale.
Oggi
è ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni
forma di produzione basata su un ciclo
biologico naturale.
L'Imprenditore
Nel
nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno
alla figura dell’imprenditore
definito all’art. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della
distinzione tra i diversi tipi d’impresa e d’imprenditore operanti su piani
diversi:
- Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale…)
- Dimensione dell’impresa (piccola, media…)
- Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica…)
Nel
codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le
imprese senza ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una
categoria d’imprenditori e di aziende.
Le
definizioni tra i vari tipi d’impresa ed i vari imprenditori servono a definire
meglio l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.
Per
l’art. 2082 “è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi”.
Introduzione alle rilevazioni contabili parte 2
SCHEMA GENERALE SULLA NATURA DEI CONTI
I). CONTI NUMERARI
-
Certi attivi o passivi
-
Assimilati attivi o passivi
-
Presunti attivi o passivi
II). CONTI ECONOMICI
a) CONTI ECONOMICI DI REDDITO
-
Accesi a costi o ricavi d’esercizio
-
Accesi a costi o ricavi sospesi
-
Accesi a costi o ricavi pluriennali
b) CONTI ECONOMICI DI CAPITALE
Introduzione alle rilevazioni contabili parte 1
RILEVAZIONE CONTABILE: raccolta ed elaborazione di dati relativi alla gestione, al fine di rappresentarli ed interpretarli.
Le rilevazioni contabili si concretano in SCRITTURE e in CONTI. Le scritture e i conti, nel loro insieme, compongono la CONTABILITA'.
Scopo della contabilità è fornire informazioni sulla gestione: la contabilità svolge un ruolo fondamentale nel'ambito del sistema informativo aziendale. Le informazioni contabili, insieme alle info extra contabili, alimentano i processi di decisione, di esecuzione, di controllo e di correzione della gestione aziendale.
La contabilità può essre distinta in:
Le rilevazioni contabili si concretano in SCRITTURE e in CONTI. Le scritture e i conti, nel loro insieme, compongono la CONTABILITA'.
Scopo della contabilità è fornire informazioni sulla gestione: la contabilità svolge un ruolo fondamentale nel'ambito del sistema informativo aziendale. Le informazioni contabili, insieme alle info extra contabili, alimentano i processi di decisione, di esecuzione, di controllo e di correzione della gestione aziendale.
La contabilità può essre distinta in:
teoria di bilancio parte 2
Il reddito d'esercizio è una quantità astratta che si determina in funzione dei criteri di valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo. Criteri che determinano le scelte in ordine alla competenza economica dei costi e dei ricavi, scelte che sono funzione del fine o significato economico attribuito al bilancio.
Bisogna partire dall'individuazione del fine assegnato o da assegnare al bilancio, quindi si procede nello scegliere i criteri di valutazione (criteri per la definizione della competenza economica dei costi e dei ricavi > quindi del reddito d'esercizio).
Teoria di bilancio parte 1
La teoria di bilancio studia il significato economico del reddito d'esrcizio (cioè il risultato di periodo) e del capitale di funzionamento.
Il reddito d'esrcizio è una quantità astratta variamente configurabile nel suo valore in funzione delle ipotesi, delle astrazione e delle congetture che si assumono quando si determina in modo diretto e indiretto le competenze economiche dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.
In economia aziendale si distinguono:
- Quantità astratte: sono quantità che possono assumere valori diversi in funzione delle ipotesi effettuate in sede della loro misurazione in quanto per definizione non hanno un valore unico e obiettivamente misurabile;
- Quantità misura: sono quantità obiettivamente misurabili nel loro valore, queste possono essere CERTE e STIMATE.
STRUMENTI FINANZIARI
Nell’ordinamento giuridico italiano esistono diverse norme che trattano gli strumenti finanziari. Ai fini del bilancio la definizione che interessa si trova nell’articolo 2427 bis. Questo articolo richiama la definizione contenuta nei principi contabili internazionali e in particolare lo IAS 32. Nozione: è uno strumento finanziario qualunque contratto che da origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo del capitale di un’altra impresa. Con attività finanziaria si intende: Disponibilità liquide: cassa, banca, ecc. Diritto a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria1; cioè i crediti, i quali possono essere finanziari o commerciali. Uno strumento rappresentativo del capitale di un’altra impresa: Partecipazioni e titoli
Con passività finanziarie si intende l’obbligo a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria; cioè i debiti. Con strumento rappresentativo del capitale si intende la partecipazione ideale alle attività dell’impresa, una volta dedotte le passività; cioè il capitale sociale. Strumenti finanziari secondo Codice civile Partecipazioni
Con passività finanziarie si intende l’obbligo a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria; cioè i debiti. Con strumento rappresentativo del capitale si intende la partecipazione ideale alle attività dell’impresa, una volta dedotte le passività; cioè il capitale sociale. Strumenti finanziari secondo Codice civile Partecipazioni
Evoluzione storica della revisione aziendale
La revisione aziendale ha origini molto antiche, anche se era solo un forma embrionale rispetto a quella che conosciamo attualmente.
Le prime tracce di revisione le ritroviamo nei templi antichi, dove dovevano essere gestite le attività peculiari dei templi, in particolare l'acquisizione e la gestione delle donazioni.
Dunque i templi erano un centro di raccolta di offerte, dove lavoravano a vario titolo numerose persone che gestivano queste donazioni; questa gestione doveva essere sottopèosta a controllo per evitare furti e appropriazioni indebite.
La prima forma moderna di revisione, molto più vicina a quella che è l'esperienza attuale, la troviamo in Gran Bretagna attorno al 1400 dc con la costituzione delle CORPORAZIONI A QUOTE RIPARTITE, in cui si sviluppa una sorta di controllo svolto dagli stessi partecipanti, che dovevano gestire un patrimonio; questo controllo era svolto al fine di evitare un comportamento irregolare da parte di chi gestiva questo patrimonio e soprattutto volto ad evitare appropriazioni indebite da parte dei partecipanti alla corporazione.
Le prime tracce di revisione le ritroviamo nei templi antichi, dove dovevano essere gestite le attività peculiari dei templi, in particolare l'acquisizione e la gestione delle donazioni.
Dunque i templi erano un centro di raccolta di offerte, dove lavoravano a vario titolo numerose persone che gestivano queste donazioni; questa gestione doveva essere sottopèosta a controllo per evitare furti e appropriazioni indebite.
La prima forma moderna di revisione, molto più vicina a quella che è l'esperienza attuale, la troviamo in Gran Bretagna attorno al 1400 dc con la costituzione delle CORPORAZIONI A QUOTE RIPARTITE, in cui si sviluppa una sorta di controllo svolto dagli stessi partecipanti, che dovevano gestire un patrimonio; questo controllo era svolto al fine di evitare un comportamento irregolare da parte di chi gestiva questo patrimonio e soprattutto volto ad evitare appropriazioni indebite da parte dei partecipanti alla corporazione.
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