pubblicità

RENDICONTO FINANZIARIO PARTE 2

ESEMPIO 4 ( SEGUE da esempio 3)

1° operazione.    Realizzo ricavi per 200, 50 incassati e 150 nasce un credito.
2° operazione.    Maturano costi 160, 80 pagati e 80 dilazionati.
3° operazione.    Incassiamo crediti per 100.
4° operazione.    Paghiamo debiti per 50.
5° operazione.    Paghiamo debiti finanziari per 40.
6° operazione.    Acquistiamo un nuovo impianto per 50 ( l’ammortamento inizierà nell’ex 5).
7° operazione.    Distribuiamo riserve agli azionisti per 10.
8° operazione.    Paghiamo oneri finanziari per 10 sul debito finanziario.
9° operazione.    Ammortamento immobili 20.
10° operazione.    Svalutiamo i crediti per 5

RENDICONTO FINANZIARIO


Riclassificazione stato patrimoniale Serve per conoscere la situazione patrimoniale e, in parte, finanziaria. Riclassificazione conto economico Serve per conoscere la situazione economica reddito ricavi costi Analisi degli indici Servono per darci un quadro rispetto alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Rendiconto finanziario È un documento che consente l’analisi dei flussi finanziari prodotti dall’impresa in un esercizio amministrativo. L’obiettivo è quello di scomporre il flusso di cassa conseguito in un periodo amministrativo per individuare le determinanti delle entrate e delle uscite.  entrate uscite flusso di cassa

ESEMPIO 1 Caso di un azienda che produce e vende automobili.
Scarica l'applicazione di economiacontabile per android

Lo statuto dell'imprenditore commerciale


  1. LA PUBBLICITÁ LEGALE
Gli imprenditori hanno l’esigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con cui entrano in contatto. Ciò viene soddisfatto dall’introduzione di un sistema di pubblicità legale che obbliga di rendere in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Questo oltre all’accessibilità a terzi interessati (pubblicità notizia) ha anche effetto di opponibilità agli atti.

L’acquisto della qualità d’imprenditore


  1. L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI IMPRESA
1)      Esercizio diretto dell’attività d’impresa (o con mandato con rappresentanza):
Non ci sono problemi nell’individuare il soggetto cui è imputabile la disciplina dell’attività d’impresa quando gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’interessato o da altri in suo nome. Per il principio della spedita del nome, centro d’imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. L’imprenditore può anche agire tramite mandato. [Il mandatario opera nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza). Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante. Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.]

Le categorie di imprenditore


  1. IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il testo originario dell’art. 2035 c.c. stabiliva che: "E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura." Quindi vi erano attività agricole essenziali ed attività agricole per connessione.
Ma la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno subito una profonda evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto avanzare l’agricoltura industrializzata e ha consentito di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitale.
Oggi è ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni forma di produzione basata su un ciclo biologico naturale.

L'Imprenditore


Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell’imprenditore definito all’art. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della distinzione tra i diversi tipi d’impresa e d’imprenditore operanti su piani diversi:
  1. Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale…)
  2. Dimensione dell’impresa (piccola, media…)
  3. Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica…)
Nel codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le imprese senza ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una categoria d’imprenditori e di aziende.
Le definizioni tra i vari tipi d’impresa ed i vari imprenditori servono a definire meglio l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.

Per l’art. 2082 “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.