ESEMPIO 4 ( SEGUE da esempio 3)
1° operazione. Realizzo ricavi per 200, 50 incassati e 150 nasce un credito.
2° operazione. Maturano costi 160, 80 pagati e 80 dilazionati.
3° operazione. Incassiamo crediti per 100.
4° operazione. Paghiamo debiti per 50.
5° operazione. Paghiamo debiti finanziari per 40.
6° operazione. Acquistiamo un nuovo impianto per 50 ( l’ammortamento inizierà nell’ex 5).
7° operazione. Distribuiamo riserve agli azionisti per 10.
8° operazione. Paghiamo oneri finanziari per 10 sul debito finanziario.
9° operazione. Ammortamento immobili 20.
10° operazione. Svalutiamo i crediti per 5
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RENDICONTO FINANZIARIO PARTE 2
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RENDICONTO FINANZIARIO
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Lo statuto dell'imprenditore commerciale
- LA PUBBLICITÁ LEGALE
Gli
imprenditori hanno l’esigenza di poter disporre di informazioni veritiere e non
contestabili su fatti e situazioni di carattere organizzativo delle imprese con
cui entrano in contatto. Ciò viene soddisfatto dall’introduzione di un sistema
di pubblicità legale che obbliga di rendere
in pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo
forme e modalità predeterminate per legge. Questo oltre all’accessibilità a
terzi interessati (pubblicità notizia) ha anche effetto di opponibilità agli
atti.
L’acquisto della qualità d’imprenditore
- L’IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÁ DI IMPRESA
1) Esercizio diretto dell’attività d’impresa (o con mandato con rappresentanza):
Non
ci sono problemi nell’individuare il soggetto cui è imputabile la disciplina dell’attività
d’impresa quando gli atti d’impresa sono compiuti direttamente dall’interessato
o da altri in suo nome. Per il principio della spedita del nome, centro
d’imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il
soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico
giuridico. L’imprenditore può anche agire tramite mandato. [Il mandatario opera
nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti
giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato
senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza). Quando il
mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono
direttamente nella sfera giuridica del mandante. Il mandatario che agisce in
proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti
compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.]
Le categorie di imprenditore
- IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE
Il
testo originario dell’art. 2035 c.c. stabiliva che: "E' imprenditore
agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano
connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti
agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."
Quindi vi erano attività agricole essenziali ed attività agricole per
connessione.
Ma
la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame hanno
subito una profonda evoluzione dal 1942. Il progresso tecnologico ha fatto
avanzare l’agricoltura industrializzata e ha consentito di ottenere prodotti
merceologicamente agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della
terra e dei suoi prodotti. Oggi anche l’attività agricola può dar luogo ad
ingenti investimenti di capitale.
Oggi
è ritenuta impresa agricola ogni impresa che produce vegetali o animali, ogni
forma di produzione basata su un ciclo
biologico naturale.
L'Imprenditore
Nel
nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno
alla figura dell’imprenditore
definito all’art. 2082 c.c. Tre criteri di selezione sono alla base della
distinzione tra i diversi tipi d’impresa e d’imprenditore operanti su piani
diversi:
- Oggetto dell’impresa (agricola, commerciale…)
- Dimensione dell’impresa (piccola, media…)
- Natura del soggetto che esercita l’impresa (individuale, pubblica…)
Nel
codice civile ci sono norme applicabili a tutti gli imprenditori e a tutte le
imprese senza ulteriori specificazioni e norme applicabili solo ad una
categoria d’imprenditori e di aziende.
Le
definizioni tra i vari tipi d’impresa ed i vari imprenditori servono a definire
meglio l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale.
Per
l’art. 2082 “è imprenditore chi esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi”.
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